Massofisioterapisti, il Consiglio di Stato con la recente Ordinanza n. 6455 del 25 agosto del 2025 si esprime sulle competenze e l’attività degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento (Ese).
I giudici amministrativi di seconde cure, nell’atto emesso in sede cautelare, e dunque senza ancora esprimersi nel merito né in maniera definitiva, non modificano i termini della questione relativa alle competenze dei Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento (ESE) e tantomeno il quadro normativo di riferimento. A sostenerlo è la Federazione nazionale degli Ordini Tsrm Pstrp.
Pertanto a fronte della annunciata manifestazione organizzata da alcuni Massofisioterapisti per il prossimo 2 ottobre la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie Tsrm Pstrp ribadisce che “l’Ordinanza non modifica il quadro normativo attuale. Le competenze e le attività dei massofisioterapisti restano pertanto invariate”. La Federazione sta già agendo nelle sedi istituzionali per fare chiarezza definitiva sulla questione anche chiedendo rettifiche dalle testate giornalistiche che hanno diffuso informazioni errate. Si ribadisce inoltre l’opportunità che le questioni che riguardano la categoria debbano essere affrontate nelle Sedi istituzionali.
Per tali ragioni, la Federazione è impegnata nel portare avanti ogni necessaria azione presso i Ministeri competenti, affinché – nell’interesse generale dei professionisti e della collettività fruitrice delle prestazioni – vi sia la necessaria e non più procrastinabile chiarezza.
Come è noto, l’elenco speciale di cui all’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2019 – scrive la Federazione – è riservato ai Massofisioterapisti con titolo conseguito dopo l’entrata in vigore della legge 42 del 1999. I Massofisioterapisti iscritti in tale elenco speciale operano dunque legittimamente ed a pieno titolo nell’ambito dell’area assistenziale riabilitativa nel rispetto della legge che ne regola l’attività, come confermato dalla giurisprudenza di merito.
Proprio il Consiglio di Stato, con un pronunciamento del 2022 (Cons. Stato, Sez. III, n. 4513/2022), ha del resto definitivamente chiarito che “la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute”, precisando ulteriormente che “gli interventi regolatori (legge 145/2018 e DM 9 agosto 2019) involgono esclusivamente l’attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario”.
Le ricadute del ragionamento espresso dai Giudici di Palazzo Spada sono inequivocabili: “Sempreché sussistano le condizioni previste dall’articolo 5 del DM del 9 agosto del 2019 (che ha istituito gli elenchi speciali)
si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale”.
In questa prospettiva, “il legislatore – sostiene, ancora, il Consiglio di Stato – ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento” (v., anche, Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618, TAR Lazio, Sez. III quater, nn. 15121/2024, 6805/2021, 7210/2020).
Pertanto a fronte della annunciata manifestazione organizzata da alcuni Massofisioterapisti per il prossimo 2 ottobre la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie Tsrm Pstrp ribadisce che “l’Ordinanza non modifica il quadro normativo attuale. Le competenze e le attività dei massofisioterapisti restano pertanto invariate”. La Federazione sta già agendo nelle sedi istituzionali per fare chiarezza definitiva sulla questione anche chiedendo rettifiche dalle testate giornalistiche che hanno diffuso informazioni errate. Si ribadisce inoltre l’opportunità che le questioni che riguardano la categoria debbano essere affrontate nelle Sedi istituzionali.
Per tali ragioni, la Federazione è impegnata nel portare avanti ogni necessaria azione presso i Ministeri competenti, affinché – nell’interesse generale dei professionisti e della collettività fruitrice delle prestazioni – vi sia la necessaria e non più procrastinabile chiarezza.





