Errore umano o Errore digitale? La responsabilità penale del professionista sanitario nell’era dell’Intelligenza artificiale

* Di Stefania Colombo

La progressiva integrazione delle tecnologie digitali nella pratica clinica sta ridisegnando profondamente la responsabilità penale del professionista sanitario.
Strumenti come la cartella clinica elettronica, la telemedicina e, sempre più spesso, i sistemi di supporto decisionale basati sull’Intelligenza Artificiale sono ormai componenti centrali dell’attività di cura. Questa evoluzione offre enormi vantaggi, ma introduce anche nuove aree di rischio, nelle quali l’errore non è più soltanto umano: può nascere da un algoritmo, da un bug informatico, da un database non aggiornato.
Ciononostante, il medico resta garante della salute del paziente e non può certamente affidarsi in modo acritico a una tecnologia che lo supporta, ma non lo sostituisce. Nel nostro ordinamento, la colpa professionale comprende oggi anche la capacità di conoscere i limiti del mezzo digitale, interpretarne correttamente le indicazioni e verificarne la coerenza con il caso clinico. Quando un software clinico suggerisce un trattamento inappropriato o un sistema diagnostico automatizzato orienta verso una valutazione fuorviante, il sanitario che vi si conformi in modo acritico, omettendo i necessari controlli e la verifica clinica dell’output tecnologico, può esporsi a profili di responsabilità penale. In presenza di un evento lesivo, tale condotta può integrare, ricorrendone i presupposti di legge, le fattispecie di lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale) o di omicidio colposo (art. 589 Codice Penale).
La cartella clinica elettronica rappresenta un altro ambito in cui la responsabilità penale assume connotati innovativi. Essa è, a tutti gli effetti, un documento dotato di piena rilevanza probatoria: le attestazioni non veritiere su dati clinicamente rilevanti possono configurare il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 Codice Penale), mentre l’alterazione, la manipolazione o la formazione contraffatta del documento informatico possono integrare il reato di falso materiale (art. 476 Codice Penale).
Anche la gestione degli accessi ai dati diventa un fatto penalmente rilevante, poiché trattamenti illeciti di informazioni sanitarie possono comportare conseguenze quantomai gravose. Allo stesso modo la telemedicina, pur consentendo continuità assistenziale e prossimità virtuale al paziente, presenta rischi connessi all’assenza di un contatto fisico diretto: una connessione scadente, un dato clinico non trasmesso, un ritardo nella valutazione possono condurre a diagnosi scorrette e, quindi, a responsabilità penale del sanitario.
È dunque evidente che la sicurezza delle cure passa oggi anche attraverso la sicurezza digitale: il sanitario deve documentare ogni decisione clinica, verificare personalmente l’attendibilità delle indicazioni fornite dall’IA e aggiornare costantemente le proprie competenze nell’uso dei sistemi tecnologici di cui si avvale. Parallelamente, la struttura sanitaria è chiamata a garantire una gestione responsabile dei sistemi digitali, assicurando la manutenzione, l’aggiornamento e la validazione continua dei software impiegati nei processi clinici. Tale governance deve essere orientata a preservare, in ogni fase decisionale critica, l’effettiva possibilità di intervento umano, evitando forme di automatismo decisionale non controllato.
In tale prospettiva, la digitalizzazione non attenua il dovere di diligenza del sanitario, ma ne amplia il contenuto, estendendolo alla capacità di governare il rischio tecnologico.
L’effettiva tutela della sicurezza delle cure e della legalità dell’azione sanitaria presuppone un’alleanza strutturata tra medico e tecnologia, nella quale responsabilità definite, trasparenza dei processi decisionali e adeguati presìdi di controllo costituiscano elementi imprescindibili.

* Senior Associate di A&A – Albè & Associati Studio Legale

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