La Legge di Bilancio stanzia 50 milioni
Il nodo degli accreditamenti sollevato dall’Uap.
La “Farmacia dei Servizi” è come è noto un modello di farmacia che offre prestazioni sanitarie di prossimità, integrata nel Servizio sanitario nazionale introdotto nel 2009 con il decreto legislativo n. 153. Una riforma preziosa che ha compensato lo spopolamento di servizi sui territori soprattutto nelle aree disagiate e che poi col Covid ha reso reale la prossimità delle cure invocata e disciplinata dal Dm 77 del 2022. Una riforma implementata anche per decongestionare le liste d’attesa, soprattutto durante l’emergenza Covid-19.
Tra le nuove prestazioni offerte sono come è noto comprese analisi strumentali di prima istanza (es. ECG, holter pressori e cardiaci, spirometrie), servizi di telemedicina, prenotazione prestazioni specialistiche ambulatoriali, pagamento ticket e ritiro referti e la dispensazione di farmaci e dispositivi medici. Non è acora chiaro tuttavia quali siano le tariffe specifiche rimborsate alle farmacie per le prestazioni previste sebbene queste si fondino su uno stanziamento strutturale di 50 milioni di euro annui dal 2026 per finanziare i servizi.
In questo impianto innovativo sono tuttavia presenti delle lacune soprattutto sul fronte autorizzativo e degli accreditamenti a cui sono sottoposte tutte le strutture specialistiche e ambulatoriali che sui territori erogano prestazioni in nome e per conto del Servisio sanitario nazionale e nel primo caso (quello autorizzativo) anche solo in regime di privato-privato. Critiche e preoccupazioni sono state espresse a più riprese su questo fronte dalle associazioni di categoria della Sanità privata accreditata. Che lamentano disparità di trattamento rispetto alle strutture ambulatoriali e laboratori di analisi accreditati, il rischio di induzione di prestazioni non necessarie o inappropriate, la mancata verifica dei di requisiti strutturali e di personale adeguati e altri nodi ancora irrisolti relativi ad esempio alla qualità dei dati raccolti tramite telemedicina.
In merito, nei giorni scorsi alcuni deputati di opposizione hanno presentato una interrogazione alla Camera al Ministro della Salute facendo riferimento alla legge di bilancio per il 2026 appena approvata che “ha da ultimo disposto il passaggio della «farmacia dei servizi» dalla fase sperimentale a una piena integrazione strutturale nel Servizio sanitario nazionale, qualificando le farmacie convenzionate come presidi della rete territoriale eroganti prestazioni sanitarie ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Lea)”.
La manovra prevede anche uno stanziamento strutturale (nell’ordine di 50 milioni di euro annui dal 2026) per finanziare servizi quali telemedicina, screening diagnostici e analisi di prima istanza direttamente presso i locali della farmacia, nel limite del tetto di spesa consentito, oltre il quale saranno i cittadini a pagare di tasca propria le relative prestazioni. “Sembra delinearsi dunque un «canale parallelo» di erogazione di prestazioni sanitarie che deroga all’obbligo di specifico accreditamento – dice l’interrogazione – richiesto invece, a tutte le altre strutture ambulatoriali e ai laboratori di analisi ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, con la conseguente asimmetria regolatoria laddove mentre per i laboratori di analisi accreditati sono previsti rigidi requisiti strutturali, tecnologici e di personale, alle farmacie sarebbe consentito erogare prestazioni analoghe in spazi ridotti, con il solo supporto del farmacista e senza la medesima procedura di conformità; non risulta, inoltre, chiaro se le tariffe rimborsate alle farmacie per tali prestazioni siano allineate ai nomenclatori tariffari regionali e nazionali o se, al contrario, comportino un onere maggiore per il Servizio sanitario nazionale a parità di prestazione rispetto alla medicina specialistica ambulatoriale; ove la tariffazione sia demandata agli accordi regionali, è evidente il rischio della ulteriore e grave sperequazione territoriale che rischierebbe di creare un «mercato delle prestazioni» disomogeneo e un incremento inappropriato della domanda;”. Nodi paventati anche riguardo alla refertazione specialistica validata secondo i protocolli ospedalieri e al fatto che la facilità di accesso si possa trasformare in un moltiplicatore di prestazioni inappropriate a carico del bilancio dello Stato e alle garanzie che che l’accesso agli esami in farmacia sia sempre legato a una prescrizione medica motivata e appropriata interoperabile con il Fascicolo sanitario elettronico (Fse).
In attesa che il Ministero della Salute fornisca risposte ufficiali alle interrogazioni parlamentari sollevate l’UAP – Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata puntualizza che problema nasce dalle leggi approvate nel 2025, che hanno creato due regole diverse per la stessa prestazione sanitaria.
“Con la Legge Semplificazioni (182/2025) – viene sostenuto – se un esame è pagato dal cittadino la farmacia può farlo automaticamente in locali igienicamente idonei ma sarebbe necessario che la Regione autorizza tale esercizio di attività sanitaria. Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) invece se lo stesso esame è pagato dal Servizio Sanitario Nazionale, entrano in gioco la programmazione e alcuni requisiti regionali ma non valgono comunque le stesse regole rigide previste per ambulatori e laboratori diagnostici. Per uno stesso esame, insomma valgono regole diverse riguardo ai requisiti strutturali, strumentali e di personale.
In questo quadro controverso si inseriscono i recenti pronunciamenti del TAR Lazio e Lombardia hanno dichiarato legittima la sperimentazione della farmacia dei servizi.
conclusa al 31 dicembre scorso. “Sentenze – averte l’associazione di categoria che fa capo anche a Confesercenti per il ramo Sanità – che non riguardano il sistema introdotto dalla Legge Semplificazioni e dalla Legge di Bilancio 2026. La sperimentazione è stata ritenuta legittima proprio perché la farmacia non è una struttura diagnostica precisando che la farmacia non fa diagnosi (che resta in capo al medico), che la farmacia non è equiparata a un ambulatorio o a un laboratorio e che il farmacista svolge un ruolo tecnico di supporto, come intermediario tra paziente e medico o struttura sanitaria. «Questo rafforza l’idea delle lacune da colmare nelle norme che disciplinanbo la farmacia dei servizi– afferma UAP -: da un lato le leggi creano un doppio standard di sicurezza, dall’altro i Tat affermano che la farmacia non può essere equiparata a una struttura diagnostica. Stesse prestazioni devono avere le stesse regole autorizzative altrimenti si crea solo confusione e abbassa la sicurezza delle cure”.
Uap, ribadisce che l’obiettivo è garantire qualità, accessibilità e sostenibilità dei servizi sanitari, promuovendo un sistema in cui strutture pubbliche e private possano collaborare senza contrapposizioni ideologiche, ma nell’interesse dei cittadini e dei pazienti in un percorso di collaborazione e di confronto costruttivo, in un momento in cui il sistema sanitario è chiamato ad affrontare sfide complesse legate alla carenza di personale, all’aumento dei bisogni di cura e alla sostenibilità economica delle prestazioni. “Un impegno a lavorare insieme per una sanità più equa, efficiente e realmente centrata sui cittadini”.




