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Liste d’attesa, uscito in Gazzetta Ufficiale il Dpcm sui poteri sostitutivi

Pubblicate le norme che regolano l’organismo di verifica per presunte inadempienze delle amministrazioni regionali. Ora il ministero potrà intervenire direttamente per assicurare il diritto alle cure in tempi ragionevoli

La questione delle liste d’attesa nella sanità pubblica è da anni uno dei nodi critici del sistema. Tempi lunghi per visite, esami e interventi producono disuguaglianze e frustrazione tra i cittadini. In risposta a questa emergenza strutturale, il governo ha introdotto un meccanismo straordinario: l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, dotato di poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni che non rispettano gli obblighi previsti. Il testo che ne regola l’operatività è ora stato messo nero su bianco.

Come previsto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atteso Dpcm che definisce modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Organismo statale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria. Si tratta di un passaggio cruciale previsto dal decreto legge del 7 giugno 2024, con l’obiettivo di garantire il diritto alla cura per tutti i cittadini, migliorare il funzionamento del sistema sanitario e sfoltire le liste d’attesa.

Il provvedimento, firmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dal ministro Orazio Schillaci, stabilisce che l’Organismo può subentrare alle Regioni parzialmente o totalmente inadempienti, esercitandone le funzioni fino all’adozione dei provvedimenti necessari. “L’Organismo interviene quando la Regione omette di nominare, nei tempi previsti, il Responsabile regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas), oppure quando il Ruas o la Regione disattendono l’applicazione delle misure previste per la riduzione delle liste d’attesa”, si legge nella sintesi pubblicata sul sito del Dipartimento per il programma di governo.

L’esercizio del potere sostitutivo non è automatico, ma segue un iter di confronto tra l’Organismo e la Regione presunta inadempiente, una interlocuzione che può durare in media quattro mesi. Il Ministero della Salute effettua un monitoraggio e, sulla base dei dati raccolti, l’Organismo notifica alla Regione eventuali ritardi o mancate azioni. La Regione ha trenta giorni di tempo per fornire giustificazioni plausibili; se non riesce a superare l’inadempimento entro ulteriori 60-90 giorni (salvo deroghe) l’Organismo può procedere direttamente all’adozione degli atti dovuti.

In questo processo, l’Organismo può avvalersi delle strutture e degli uffici dell’amministrazione regionale surrogata, che resta responsabile delle spese e degli oneri. Tuttavia, il Dpcm chiarisce che l’esercizio del potere sostitutivo non esclude tout court il potere della Regione, che può chiedere di riprendere in mano la gestione operativa dei correttivi. L’Organismo ministeriale valuta le circostanze e l’interesse pubblico prevalente, e può autorizzare la Regione a riprendere le proprie funzioni, assegnando un termine perentorio per provvedere. A conclusione del procedimento, o in seguito a un comportamento collaborativo da parte della Regione, l’Organismo dispone la revoca del provvedimento adottato in sostituzione.

Tra le prerogative dell’Organismo figura anche la nomina del Ruas, nella persona del direttore generale della sanità, qualora la Regione non abbia provveduto nei termini di legge. Inoltre, entro il 10 gennaio di ogni anno, l’Organismo è tenuto a redigere una relazione sulle attività svolte in sostituzione delle amministrazioni inadempienti, da inviare al Ministro della Salute.

Con questo Dpcm l’ordinamento statale intende esercitare, indipendentemente dalle coalizioni che governano questa o quella regione, una libertà di manovra incisiva per intervenire laddove le inefficienze regionali dovessero compromettere il diritto alla salute. Un segnale forte, che punta a restituire ai cittadini fiducia nel sistema sanitario e a garantire che nessuno venga lasciato indietro per colpa di ritardi amministrativi.

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