Stretta della giunta sull’extramoenia
Un’azienda sanitaria su quattro non rispetta le norme per la riduzione delle liste d’attesa e tutte le regioni sono impegnate a dare attuazione al decreto legge 73 del 2024.
Dopo la ispezioni dei Nas alla fine dello scorso anno la seconda campagna dopo quella della primavera del 2023 ha visto su circa 3mila ispezioni emergere irregolarità nel 27% dei casi relative alla gestione delle agende di prenotazione, agli accessi alle agende di personale non autorizzato, la chiusura delle agende, l’utilizzo delle classi di priorità e autorizzazioni all’intramoenia.
In Campania la giunta guidata dal presidente Vincenzo De Luca ha deciso di azzerare entro aprile tutte le code nelle agende di prenotazione sia per ricoveri medici e chirurgici sia per le prestazioni ambulatoriali con un Piano che mira a convocare una conferenza stampa entro aprile in cui, agende alla mano, dimostrare di aver centrato l’ambizioso obiettivo anticipato nei giorni scorsi nel corso della inaugurazione del nuovo padiglione che riunisce in un’unica struttura 36 ambulatori medici e chirurgici. Non solo, con una circolare emanata ieri arriva anche una stretta sui controlli sull’extramoenia.
“Facendo seguito alle indicazioni già fornite nelle riunioni di fine 2024 e inizio 2025 – avverte De Luca in una nota ai manager di Asl e ospedali – e in relazione all’obiettivo comunicatovi relativo alla eliminazione delle liste d’attesa – e in vista dell’iniziativa pubblica di aprile nella quale certificare la soluzione di questo problema – si rinnova la richiesta della sollecita e puntuale verifica da parte dei dirigenti delle Aziende, che le prestazioni del personale pubblico presso strutture private convenzionate in regime di extra-moenia avvenga nel rispetto dei limiti di legge. A tale scopo si invitano i direttori generali ad esercitare controlli puntuali e rigorosi”.
Vale la pena a questo punto ricordare quel sono le regole che disciplinano l’attività extramoenia del personale medico nelle aziende sanitarie pubbliche. La libera professione extramuraria è quella che può essere esercitata dai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro non esclusivo.
Non ha limiti di volumi né di condizioni, consente di avere la partita IVA, è libera professione pura.
L’opzione per il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno mediante richiesta scritta da inviare all’ Amministrazione di appartenenza. La modifica del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo all’opzione.
In caso di passaggio al regime non esclusivo, si può esercitare la libera professione extramuraria (libera professione pura) ma il trattamento economico, in applicazione dell’art. 12, c. 2, del CCNL 3/11/2005, viene ad essere così rideterminato:
⎫ perdita della indennità di esclusività;
⎫ perdita della retribuzione di risultato comprensiva della quota relativa alle risorse aggiuntive regionali;
⎫ la retribuzione di posizione parte fissa viene attribuita nella misura indicata all’art. 43, c. 1, del CCNL 3/11/2005, mentre la parte variabile aziendale viene decurtata del 50%;
Il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo non comporta modifiche al debito orario settimanale che resta pertanto fissato in 38 ore settimanali e non esonera dall’assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
Ai sensi dell’art 1 comma 5 della legge 662/1996 e smi “ Ferme restando le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall’articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale. L’attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell’azienda ospedaliera o dell’unità sanitaria locale interessata”
Pertanto, le Aziende Sanitarie devono verificare con attenzione il rispetto delle incompatibilità da parte del medico in extra moenia e, nel fare ciò, devono considerare come se fossero accreditate anche le strutture non accreditate che siano amministrate da persone fisiche che amministrano o comunque controllano anche strutture accreditate.
In conclusione, i dirigenti medici del S.S.N. hanno il diritto di esercitare la libera professione al di fuori del loro normale orario di lavoro e di scegliere se farlo all’interno dell’Azienda sanitaria di appartenenza (cioè in regime “intramurario”) oppure – se hanno optato per un rapporto di lavoro non esclusivo – anche presso case di cura o poliambulatori privati (regime “extramurario”).
In questo secondo caso, però, il medico dovrà ottenere l’autorizzazione dell’Azienda di appartenenza. Inoltre, secondo le chiare disposizioni di legge e la rigida interpretazione che ne ha offerto la giurisprudenza, occorrerà verificare con attenzione che la clinica privata non sia in alcun modo accreditata, neppure per strutture, unità operative e/o discipline diverse da quella in cui il medico intende esercitare.