Il Ddl Semplificazioni è diventato Legge n. 182 del 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre scorso dopo l’approvazione definitiva del Parlamento ed entrerà in vigore il 18 dicembre. La norma nell’ambito del governo della Salute introduce diverse misure tra cui più servizi in farmacia, ricette e certificati dei medici. Tra queste ha introdotto il Certificato medico a distanza. Di cosa si tratta? I medici potranno rilasciare certificati medici anche a distanza, tramite televisita, per i dipendenti pubblici. Questa misura equipara le certificazioni digitali a quelle cartacee, semplificando il processo di giustificazione delle assenze per malattia.
I dottori saranno sempre responsabili dei certificati rilasciati, anche se a distanza. I professionisti che dovessero rilasciare certificati mendaci ne subirebbero le conseguenze, anche di tipo penale.
Il Ddl Semplificazioni prevede alcune novità importanti per le ricette ripetibili, soprattutto per i pazienti cronici. Ecco cosa cambia: la ricetta medica è valida un anno per i malati cronici che devono assumere medicine ma i farmaci saranno dispensati ogni 30 giorni. Questo significa che i pazienti con malattie croniche non dovranno più tornare dal medico ogni mese per ritirare la ricetta ma dovranno andare in farmacia ogni mese. I medici potranno dunque prescrivere ricette dematerializzate ripetibili per un massimo di 12 mesi, indicando la posologia e il numero di confezioni dispensabili e sarà il farmacista a consegnare un numero di confezioni sufficiente a coprire non più di 30 giorni di terapia e informerà il paziente sulle corrette modalità di assunzione dei medicinali.
Il medico potrà sospendere o modificare la terapia in qualsiasi momento.
L’obiettivo è semplificare le procedure e migliorare l’aderenza alla terapia per i pazienti cronici.
Sulla morma interviene la Fimmg, il principale sindacato della Medicina generale, all’insegna del “Facciamo chiarezza”.
Due importanti novità per i medici di medicina generale, sostenute dalla Fimmg – scrive jl sindacato – non saranno immediatamente operative.
“La prima novità riguarda il rilascio del certificato per l’assenza del lavoratore dovuta alla malattia: il medico di famiglia potrà, diversamente da quanto avviene oggi, rilasciarlo anche a distanza tramite una televisita. L’articolo 58 del provvedimento equipara la certificazione effettuata da remoto, attraverso la telemedicina, a quella tradizionale in presenza. Quando accadrà? Non immediatamente”, precisa la Federazione Italiana dei Medici di Medicina generale, spiegando che “la legge infatti rinvia ad un successivo Accordo che sarà assunto in Conferenza Stato-Regioni, senza indicare nessuna precisa scadenza: in questa sede, su proposta del Ministro della Salute, saranno definiti i casi e le modalità del ricorso alla telecertificazione. Fino ad allora resteranno in vigore le regole attuali: il medico deve accertare di persona le condizioni del paziente. Fimmg vigilerà e parteciperà attivamente alle determinazioni portando la propria esperienza messa in campo nel periodo della pandemia per le certificazioni dei positivi al COVID. Nel provvedimento resta ferma la tutela contro i certificati falsi, con pene severe per i lavoratori e i medici che li rilasciano, sia in presenza che in modalità telematica”.
La seconda novità del provvedimento, come detto, è contenuta nell’articolo 62 e riguarda la possibilità che hanno i medici di medicina generale di prescrivere i farmaci per patologie croniche fino a dodici mesi riducendo la necessità di ripetere continuamente le ricette. “Anche questa non sarà subito operativa ma entro 90 giorni a partire dal 18 dicembre, quando entrerà in vigore la legge, previo decreto attuativo del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia che definirà le modalità di attuazione della norma anche per garantire che non ci siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – sottolinea ancora la Fimmg. Sarà inoltre possibile ottenere i farmaci prescritti anche con documentazione di dimissione ospedaliera o referti del pronto soccorso, senza dover attendere una seconda prescrizione da parte del medico di famiglia, facilitando così la semplificazione e la continuità dei percorsi assistenziali e soprattutto coprendo i periodi festivi e prefestivi viste le numerose dimissioni del venerdì.”
Al termine dell’iter normativo “il medico indicherà nella ricetta ripetibile la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico potrà sospendere in qualsiasi momento, la ripetibilità della prescrizione o potrà modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di monitoraggio sulla ridotta compliance del paziente, la conoscenza e stratificazione dei comportamenti di aderenza alle terapie già a disposizione nei nostri gestionali in un’ottica di appropriatezza prescrittiva finalizzata agli esiti di salute del paziente. Il farmacista, ricevuta la ricetta, informerà l’assistito sulla corretta modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegnerà un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia in relazione alla posologia indicata e dovrà trasmettere la consegna al paziente del farmaco al rispettivo medico di famiglia in un’ottica di una vera collaborazione interprofessionale nell’ambito delle cure territoriali.”





