testo di di Stefania Colombo (*)
Negli ultimi anni le aggressioni nei confronti di medici e operatori sanitari hanno registrato un preoccupante incremento, sia in termini quantitativi sia per la gravità degli episodi riportati. Contesti ad alta pressione come i Pronto Soccorso, le postazioni di continuità assistenziale e i servizi di emergenza territoriale si configurano sempre più spesso come scenari di violenze, verbali e fisiche, ai danni del personale sanitario.
Nel precedente contributo, l’avv. Anna Albè ha esaminato il fenomeno soffermandosi sulle misure che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono attuare per garantire la sicurezza e l’incolumità degli operatori.
Vediamo ora quali sono le principali tutele previste dal Codice Penale, con particolare attenzione alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 137/2024, convertito dalla Legge n. 171/2024.
Quest’ultimo provvedimento, entrato in vigore lo scorso 2 ottobre con l’obiettivo di riconoscere e sanzionare con maggiore severità le condotte violente che compromettono l’incolumità di coloro che operano in ambito sanitario, ha infatti previsto “misure urgenti per contrastare la violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari e ausiliari, nonché il danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”.
Il Codice Penale
L’articolo 582 del Codice Penale disciplina il delitto di lesioni personali, prevedendo, nei casi di offesa lieve all’ integrità fisica, una pena detentiva fino a tre anni. Quando la condotta lesiva si traduce in conseguenze più gravi, quali una rilevante compromissione delle capacità funzionali della vittima o l’insorgenza di danni permanenti, trovano applicazione le aggravanti delineate all’articolo 583 c.p., con pene che possono raggiungere i sedici anni di reclusione. A rafforzare il quadro normativo è intervenuta la Legge n. 113/2020, che ha introdotto nel Codice Penale l’articolo 583-quater, dedicato alle aggressioni nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie. Nei casi in cui la vittima nell’esercizio delle proprie funzioni subisca lesioni da parte di terzi, la pena detentiva prevista è compresa tra quattro e dieci anni; qualora le lesioni siano qualificabili come gravissime, la reclusione va da otto a sedici anni.
Un ulteriore profilo giuridico di rilievo riguarda la possibilità di qualificare il medico, in determinati contesti, come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tale attribuzione, riconosciuta dalla giurisprudenza in base alla natura delle funzioni esercitate e al contesto operativo – ad esempio, all’interno di strutture sanitarie pubbliche – consente l’applicazione dell’articolo 336 del Codice Penale, rubricato “Violenza o minaccia a pubblico ufficiale”. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usi violenza o minaccia al fine di costringere un pubblico ufficiale, e dunque anche il medico nei casi ricompresi, a compiere un atto del proprio ufficio o ad omettere un atto dovuto.
Danneggiamento delle strutture sanitarie
Il Decreto-Legge n.137/2024 ha modificato la disciplina prevista dall’articolo 635 del Codice Penale (Danneggiamento), introducendo una specifica aggravante per i fatti commessi ai danni di beni ubicati all’interno di strutture sanitarie, pubbliche o private. In particolare, si prevede la reclusione da uno a cinque anni, accompagnata da una multa fino a 10.000 euro, nei confronti di chi, mediante violenza o minaccia, distrugge, deteriora o rende inservibili attrezzature mediche, arredi, ambulanze o altri strumenti destinati all’attività sanitaria.
Arresto in flagranza differita
Di particolare rilievo procedurale è la previsione introdotta dal Decreto-Legge n. 137/2024 in materia di arresto in flagranza differita. La norma consente di procedere all’arresto dell’autore del reato anche in assenza della flagranza tradizionale (che si configura quando un soggetto viene arrestato nell’atto di commettere un reato, o immediatamente dopo averlo commesso), purché la condotta criminosa sia documentata in modo inequivocabile tramite supporti video-fotografici o altri mezzi di acquisizione legittimamente ottenuti da dispositivi di comunicazione informatica o telematica.
Estensione della tutela anche al personale di sicurezza
In virtù delle recenti modifiche normative, anche il personale addetto alla vigilanza e alla sicurezza operante all’interno delle strutture sanitarie, qualora oggetto di aggressioni, beneficia ora delle garanzie penali previste per medici, infermieri e altri operatori sanitari. Il legislatore ha così inteso riconoscere formalmente il ruolo essenziale di queste figure nella salvaguardia dell’ordine e della sicurezza negli ambienti di cura, contesti sempre più frequentemente esposti a episodi di tensione e violenza.
L’Osservatorio nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-Sanitarie
Accanto agli strumenti sanzionatori, è fondamentale il lavoro dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-Sanitarie (ONSEPS), istituito con il D.M. 13 gennaio 2022 e integrato dal D.M. 7 dicembre 2023, che monitora gli episodi di violenza e propone misure preventive e migliorative per la sicurezza nei luoghi di cura.
Quali prospettive?
Il rafforzamento delle tutele penali rappresenta una risposta necessaria al crescente fenomeno delle aggressioni in ambito sanitario. Tuttavia, il diritto penale non può rappresentare l’unico strumento di intervento. Occorre una strategia integrata che affianchi alla repressione penale misure di prevenzione, formazione, organizzazione efficiente e valorizzazione del lavoro sanitario.
(*) Stefania Colombo, Studio legale Associate di A&A – Albè e Associati