TSO: Diritto all’informazione e all’audizione dell’interessato

di Alessandra Carimati *

Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera è regolato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, disciplina anticipata dalla legge Basaglia (legge n. 180 del 1978) che, disponendo la chiusura dei manicomi ed il passaggio da una visione incentrata sulla difesa sociale, ad una finalizzata alla cura della persona affetta da disabilità psichica, ha segnato una tappa fondamentale del cambiamento di paradigma culturale, scientifico e normativo nel trattamento della salute mentale.
La citata normativa prevede molteplici garanzie per il soggetto interessato al TSO, sia di natura procedimentale che processuale.
L’adozione del TSO deve, infatti, essere sempre considerata come extrema ratio, in quanto comportante una privazione della libertà personale, e deve avvenire entro i limiti di proporzionalità in rapporto alle necessità terapeutiche e al rispetto della dignità della persona.
In particolare, il TSO può essere adottato solo in presenza di tre presupposti sostanziali:
a) l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione di detti interventi da parte dell’infermo;
c) l’assenza di condizioni e circostanze per l’adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.
Il provvedimento sindacale inerente al TSO può essere disposto solo su proposta motivata di un medico, che deve essere convalidata da un secondo medico dell’unità sanitaria locale, dunque appartenente al servizio sanitario nazionale, normalmente uno specialista in psichiatria.
Il sindaco deve adottare il provvedimento che dispone il TSO entro 48 ore dalla convalida da parte dello specialista, motivando espressamente in ordine all’esistenza dei tre presupposti sostanziali sopra citati.
Il provvedimento sindacale deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, al Giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune.
Entro le successive 48 ore, il Giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, deve provvedere con decreto motivato a convalidare, o meno, il provvedimento sindacale e deve darne comunicazione al sindaco.
In caso di mancata convalida, il sindaco deve disporre la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
L’omissione delle comunicazioni previste dalla normativa comporta la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura il reato di omissione di atti d’ufficio, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave.
Il TSO può essere prorogato con le medesime modalità previste per la sua adozione, partendo dalla proposta motivata del medico.
La normativa prevede il diritto della persona sottoposta a TSO di comunicare, nel corso del trattamento, con chi ritenga opportuno e il diritto, esercitabile da chiunque, di chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento che ha disposto il trattamento o della sua proroga.
La persona sottoposta a TSO può, inoltre, proporre ricorso avverso il provvedimento convalidato dal Giudice tutelare.
La normativa in esame, benché corredata da molteplici tutele, tese ad evitare l’immotivata e incontrollata privazione della libertà personale tramite l’imposizione di un trattamento coattivo, si caratterizza, tuttavia, anche per diverse mancanze, criticate da più fronti, fra cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Le obiezioni maggiori hanno riguardato la mancata previsione, come obbligatoria, dell’audizione del paziente da parte del Giudice tutelare, tanto più considerato che la disciplina del TSO prevede solo un contraddittorio differito, non contemplando che la persona sottoposta al trattamento venga previamente informata del provvedimento sindacale e/o della sua convalida.
A tali mancanze ha posto rimedio la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, ha delineato per l’adozione del TSO un iter procedimentale e processuale di maggiore garanzia rispetto a quello disciplinato dalla Legge n. 833 del 1978.
In particolare, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della predetta normativa, nella parte in cui non prevede che il provvedimento con il quale il sindaco dispone il TSO e quello di convalida vengano notificati all’interessato o al suo eventuale legale rappresentante, ove esistente, nonché nella parte in cui non prevede l’audizione dell’interessato. La sentenza precisa, inoltre, che le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate all’interessato anche in caso di proroga del TSO.
La Corte ha chiarito che la comunicazione del provvedimento sindacale e della sua successiva convalida rappresentano un incombente necessario per consentire al destinatario della misura coercitiva di poter esercitare equamente il proprio diritto di difesa.
Così come è stata ritenuta imprescindibile l’audizione della persona interessata prima dell’eventuale convalida del provvedimento sindacale.
La Suprema Corte ha qualificato l’audizione come un presidio giurisdizionale minimo e come necessaria per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento, nonché per individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona, in relazione alla sua condizione soggettiva.
L’audizione assume, in particolare per i soggetti fragili, la valenza di strumento di primo contatto, consentendo di conoscere le reali condizioni in cui versa il paziente, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale.
Con la pronuncia della Corte Costituzionale si consolidano, dunque, le garanzie procedurali e processuali del paziente sottoposto a TSO, permettendo un’indagine di maggior dettaglio nella valutazione circa la necessità, o meno, del trattamento e consentendo al soggetto che vi è sottoposto una completa e preventiva informativa, con conseguente possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Aspetti, questi, che si pongono nel solco del percorso culturale che ormai connota il modo di concepire i trattamenti della salute mentale: il TSO non deve essere considerato una forma di tutela sociale, da adottarsi a titolo di pena o di misura di sicurezza del paziente, ma rappresenta, invece, una misura di protezione della salute mentale e dell’integrità fisica del soggetto interessato dallo stesso, nonché un punto di partenza per individuare e garantire un adeguato percorso sanitario alle persone che versano in gravi difficoltà psichiche, da adottarsi sempre nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali.

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