Professioni sanitarie: il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo ai fini Ecm per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025 mentre la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
Sono queste le importanti novità in tema di crediti Ecm contenute nella legge 15/2025 (comma 2-bis dell’articolo 4) di conversione (con modifiche) al decreto Milleproroghe 2024 (decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025. Rimane fissata al 31 dicembre 2025 la scadenza del triennio 2023-2025. In pratica tutto il personale sanitario avrà a disposizione tutto il 2025 per completare l’acquisizione dei crediti che mancano ai piani formativi dal 2014 ed entro quest’anno potranno mettersi in regola e continuare a esercitare la professione senza rischi. Si attendono ora le indicazioni attuative, da definire con apposita delibera, da parte della Commissione nazionale per la formazione continua. Il decreto modifica il precedente impianto normativo stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua che prevedeva solo che l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 fosse consentita fino al 31 dicembre 2023 per tutti i professionisti che avessero conseguito i crediti entro tale data, mentre consentiva la compensazione dei crediti, limitatamente a quel triennio, entro il 31 dicembre 2025″.