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Questioni di inizio vita: Pma e crioconservazione

di Martina Palamidese *

La crioconservazione pianificata degli ovociti (CPO) è una tecnica di preservazione della fertilità della donna, attuata mediante il congelando dei propri ovociti per un utilizzo futuro in percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA) ed in previsione di difficoltà riproduttive.
Negli ultimi anni la CPO si è diffusa grazie alla vitrificazione, una tecnica avanzata di congelamento rapido, che riduce i danni cellulari e migliora le probabilità di successo, nonché grazie ai progressi scientifici, che hanno dimostrato la sempre maggiore sicurezza ed efficacia della procedura.
In Italia, la CPO è disponibile nei centri PMA accreditati e in strutture private.
Tra le motivazioni cliniche che possono portare alla scelta di ricorrere alla CPO, vi sono patologie oncologiche e malattie autoimmuni (come lupus o artrite reumatoide) che comportano la necessità di ricorrere a trattamenti gonadotossici come chemioterapia e radioterapia, ma anche altre patologie, come l’endometriosi.
Oltre ai motivi sanitari, molte donne vi ricorrono per ragioni comunemente definite “sociali”, come: assenza di un partner stabile; necessità di completare studi o carriera; desiderio di stabilità economica e personale prima di diventare madri; volontà di tutelare oggi una futura possibilità di maternità.
Quando si parla di PMA, in Italia la norma di riferimento è la Legge 40 del 2004, che consente di ricorrere a tali percorsi quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere con altri metodi terapeutici efficaci le cause impeditive della procreazione, circoscrivendo, in ogni caso, l’accesso alle tecniche di PMA ai casi di sterilità o di infertilità documentate da atto medico, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
In base a tale normativa, possono accedere alla PMA solo coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Anche la materia della crioconservazione è disciplinata dalla predetta legge ed, in particolare, dall’art. 14 che, se da un lato consente sempre la CPO (previo consenso informato e scritto), dall’altro ha sin dall’origine imposto numerose limitazioni all’aspetto della crioconservazione degli embrioni fecondati.
La legge stabilisce, infatti, che si possano creare al massimo tre embrioni, da impiantare tutti contemporaneamente, vietandone la crioconservazione, che viene consentita solo in casi eccezionali legati a gravi e imprevedibili condizioni di salute della donna.
Questo impianto normativo è stato profondamente segnato ed innovato da diverse sentenze della Corte Costituzionale che, evidenziando un’inadeguata tutela della salute psicofisica della donna, sono giunte in alcuni casi, a scalfirne alcuni dei principi cardine.
È quanto accaduto con la sentenza n. 151 del 2009, con cui la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 14 della legge 40/2004, ritenendo irragionevole il divieto assoluto di crioconservazione degli embrioni e l’obbligo di impiantarli tutti insieme. Secondo la Corte, questo sistema obbligava le donne a sottoporsi a ripetuti cicli di fecondazione, con conseguente aumento dei rischi sanitari e di gravidanze plurime, pericolose sia per la donna che per il feto.
In seguito, con la sentenza n. 96 del 2015, la Corte ha ampliato l’accesso alla PMA anche alle coppie fertili, ma portatrici di gravi malattie genetiche, fino ad allora escluse.
Un’altra pronuncia di estrema rilevanza, questa volta però confermativa di un principio di legge, è la sentenza n.161 del 2023 della Corte Costituzionale.
Con essa la Corte ha posto un ulteriore tassello nell’ottica di tutela della donna, confermando il principio di irrevocabilità – dopo la fecondazione – del consenso originariamente prestato, e consentendo, dunque, alle madri di poter trasferire embrioni anche contro il parere del partner, nei casi di contenzioso successivo allo scioglimento dell’unione.
Va ricordato che il consenso informato in materia di trattamenti di PMA è disciplinato in modo rigoroso dall’art. 6 della legge n. 40/2004, secondo cui deve essere garantito il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa, anche in merito alle conseguenze giuridiche derivanti dall’applicazione delle tecniche di PMA.
Ciò anche – e soprattutto – in considerazione del fatto che il consenso prestato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 40/2004, ha una portata diversa e ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla mera nozione di “consenso informato” al trattamento medico, in quanto si è in presenza di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio.
In tale ottica, la Corte ha evidenziato come l’accesso alla PMA implichi per la donna un coinvolgimento profondo, sia fisico che emotivo. Il suo corpo è direttamente coinvolto in un percorso complesso e spesso doloroso, che culmina nella speranza concreta di generare un figlio, specialmente dopo la fecondazione e la formazione degli embrioni. Questo investimento personale si basa anche sull’affidamento nel consenso dell’uomo al progetto genitoriale condiviso.
Accanto a questo, la Corte considera anche la dignità dell’embrione, che non può essere ridotto a mero materiale biologico, in quanto contiene il principio della vita e nasce proprio con la finalità di dar luogo a una gravidanza.
Per tali ragioni, la limitazione della libertà dell’uomo di revocare il consenso appare giustificata: la PMA è orientata alla nascita e non solo alla fecondazione, e può dunque ammettere che, anche in caso di separazione, sia privilegiata la volontà della donna a proseguire il percorso, in un’ottica di tutela di quest’ultima, volta a proteggerne la salute psicofisica che, secondo l’art. 32 della Costituzione, comprende anche il benessere mentale.
Ad oggi, sempre più coppie ricorrono alla PMA, tanto è che nel mondo si stima che esistano già oltre dieci milioni di bambini e bambine nati grazie alla medicina riproduttiva.
In Italia il dibattito rimane aperto su questioni rilevanti quali, per esempio, il divieto di accesso ai percorsi di PMA a persone dello stesso sesso o a persone single, oppure ancora al fatto che l’accesso a tali procedure, ivi compresa la CPO, sia regolato su base regionale, con differenze notevoli rispetto all’età massima consentita, ovvero alle patologie per le quali i costi sono a carico del SSN.
Tali temi sollevano importanti interrogativi sul piano morale, sociale e giuridico, coinvolgendo anche questioni di etica religiosa.
Lo stesso orientamento della Chiesa Cattolica è articolato sul tema: pur ritenendo “moralmente inaccettabile” la crioconservazione degli ovociti ai fini della procreazione artificiale, ha parzialmente aperto a detta tecnica in caso di donne che devono essere sottoposte a chemio o a radioterapia, come forma di prevenzione della perdita della fertilità.
Su tali argomenti, senza dubbio, il legislatore si troverà a dover prendere posizione nel prossimo futuro.

*Avvocato
studio Albé & Associati

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